Sì al sequestro del sito web ma non del giornale digitale

Può essere sequestrato un sito web. Ma non la pagina web di una testata giornalistica telematica. A queste due conclusioni, sintetizzate nell’informazione provvisoria n. 1 del 2015, diffusa ieri al termine dell’udienza, sono arrivate le Sezioni unite penali. Due erano stati infatti i quesiti che la prima Sezione penale, in via preventiva, in vista di un possibile contrasto giurisprudenziale, aveva sottoposto per la soluzione.
Le Sezioni unite, le cui motivazioni saranno disponibili solo tra qualche tempo, hanno dato una risposta diversa ai due interrogativi. Il primo era di portata più generale, centrato sull’ammissibilità del sequestro preventivo, anche parziale, di un sito web. A questo quesito la risposta è stata positiva. Superate quindi le perplessità sollevate dall’ordinanza di rimessione che aveva invece sostenuto una tesi diversa, quella della difficoltà oggettiva per l’autorità giudiziaria, in assenza di una disposizione specifica, di procedere alla misura cautelare ordinando al destinatario del provvedimento di compiere determinate attività, come quelle indispensabili per l’oscuramento della pagina web sequestrata. Ma, se questo punto la risposta è stata positiva, tuttavia, sul secondo, altrettanto delicato, le Sezioni unite hanno invece dato un giudizio negativo. La domanda era centrata sull’ammissibilità, al di fuori dei casi previsti dalla legge, del sequestro preventivo della pagina web di un giornale digitale registrato. Su questo punto sembrerebbero essere stata accolte le perplessità espresse dall’ordinanza della Prima sezione che, scostandosi dall’orientamento prevalente all’interno della stessa Corte, aveva invece sottolineato l’applicazione delle garanzie sulle stampa alle testate giornalistiche telematiche. A corroborare la tesi dell’oscuramento della pagina web c’era la maggiore offensività, rispetto alla stampa, del mezzo informatico. È vero, ricordavano i giudici, che il mezzo telematico, a differenza della stampa (soggetta al limite della tiratura e condizionata alla disponibilità materiale della copia cartacea della pubblicazione), permette un’accesso e fruizione universali «da parte di chiunque, in qualsiasi luogo si trovi e in ogni tempo, indefinitamente». Tuttavia, non si tratta di un profilo, argomentavano i giudici, attestandosi su un posizione che poi le Sezioni unite hanno condiviso (anche se bisognerà leggerne le spiegazioni), decisivo. A pesare, almeno in uguale proporzione, sono la effettiva capacità di diffusione del mezzo e la influenza dello stesso sulla pubblica opinione. In questa prospettiva non si può contestare, si metteva in evidenza, che una stessa notizia diffamatoria produce un danno più grave, se pubblicata su un giornale popolare con tiratura assai elevata, rispetto a una testata digitale con pochi utenti o accessi. Ma decisivo è poi il riferimento all’articolo 21 della Costituzione e alla libertà di manifestazione del pensiero senza limitazioni alle sue modalità di diffusione.
(fonte: Il Sole 24 Ore)