IL MARE IN TAVOLA (a cura della cooperativa ICR)

Leggiamo il cartellino del pesce

Acquistando il pesce è necessario porre attenzione alle etichette.

Le informazioni debbono fornire al consumatore, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie, tutte le indicazioni per l’identificazione del prodotto acquistato.

Nel caso di pesce fresco, il cartellino deve contenere le seguenti indicazioni:

1. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;

2. il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”;

a. nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall’Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;

b. nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

c. in aggiunta alle informazioni di cui sopra, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

3. la categoria di attrezzi da pesca usati;

4. il Paese di provenienza per l’allevato;

5. il prezzo di vendita per unità di misura (Kg) riferito al peso netto;

6. nel caso di pesce congelato, coperto da glassatura, la percentuale della glassatura considerata tara.

Etichettatura dei molluschi e confezionamento

I molluschi devono essere venduti in sacchetti a rete chiusi (nel caso delle ostriche, dei tartufi, delle cappesante o dei canestrelli, è possibile la vendita in cassette, comunque chiuse)

Sulle confezioni dei molluschi devono apparire etichette impermeabili che riportano i seguenti dati:

1. marchio di identificazione;

2. denominazione comune e denominazione scientifica del bivalve;

3. il Paese di provenienza;

4. l’identificazione del centro di depurazione o di spedizione a mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria;

5. data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese;

6. termine minimo di conservazione (TMC) completato dall’indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore. Il TMC indica “da consumarsi preferibilmente entro”; in deroga alla direttiva 2000/13/CE, il TMC può essere sostituito dalla menzione “Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto”.

Oltre alle confezioni tradizionali in reti di plastica e alla cassette di legno per le ostriche, i molluschi bivalvi possono essere confezionati sottovuoto e in atmosfera protetta, metodi che garantiscono una buona sopravvivenza del prodotto.

fonti: Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1379)