Piano del consumatore e super taglio al debito con Equitalia
Hai un enorme debito con Equitalia e non riesci a liberartene? Non sei stato ammesso al piano di rateazione e l’unico immobile che hai non può essere venduto perché poco appetibile o perché ne hai solo una minima quota? Non vuoi, però, nello stesso tempo, subire il rischio di ulteriori pignoramenti, come quello dello stipendio o di un eventuale conto corrente? Dal Tribunale di Busto Arsizio arriva un suggerimento che, forse, non avevi ancora preso in considerazione [1]. Si tratta del ricorso al cosiddetto “piano del consumatore” ossia alla procedura di “esdebitazione” prevista da una famosa legge del 2012 [2]. In pratica, come abbiamo già spiegato in modo più dettagliato nell’articolo “Fallimento del consumatore e sovraindebitamento”, il debitore che non è soggetto al fallimento (e, quindi, il privato, il piccolo imprenditore, l’artigiano, il consumatore in generale) può presentare in tribunale un programma volto a liquidare i propri creditori in percentuale, attraverso una procedura apposita gestita da un organismo o da un professionista come un avvocato o un commercialista. Ebbene, la novità (spiegata con la sentenza in commento) è questa: si può presentare il piano del consumatore anche se il debitore è uno solo, ed è Equitalia, che vanta un credito particolarmente elevato. Risultato: in questo modo, se il tribunale convalida il piano di esdebitazione del privato, quest’ultimo può dire addio a una parte consistente del proprio debito con l’Erario. L’importante, ovviamente, è che il piano sia credibile e che venga rispettato. Così, per esempio, se il consumatore ha una quota di comproprietà, insieme ad altri parenti, su un immobile (per esempio, un quinto) ben potrebbe vendere a questi ultimi la propria quota e con il ricavato soddisfare in percentuale Equitalia, evitando così che gli venga pignorato lo stipendio o bloccato il conto corrente. Il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio che qui stiamo commentando dice proprio questo: è omologabile il piano del consumatore che riduce in modo rilevante il debito nei confronti di Equitalia qualora venga rispettato il contenuto della proposta iniziale e la conseguente esdebitazione non necessita di un’ulteriore pronuncia da parte del giudice.
La vicenda
Nel piano veniva proposta la vendita di una parte dell’unico immobile di proprietà del debitore per ripianare i debiti da questi contratti in passato. L’unico creditore era l’Agente della riscossione per una somma di circa 87mila euro che, tuttavia, non aveva accettato la proposta perché, prima ancora della sua accettazione, il debitore aveva già venduto la quota dell’immobile. Invece i giudici di Busto Arsizio hanno ritenuto soddisfatti i requisiti di ammissibilità della procedura secondo quanto previsto dalla legge, in quanto il debitore non aveva fatto altro che ottemperare al programma di liquidazione. Infatti, nella proposta depositata in tribunale prima del rifiuto di Equitalia era stata rilevata la possibilità di vendere la porzione dell’unico immobile per pagare parte del proprio debito.Inoltre, questione ancora più importante, secondo il Tribunale, per il piano del consumatore non rileva l’accordo con i creditori, essendo sufficiente solo l’omologazione da parte del giudice, dopo avere valutato la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta [3]. Infatti, ai fini dell’omologazione occorre solo che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali [4].
[1] Trib. Busto Arsizio decr. del 15.09.2014.
[2] L. n. 3/2012.
[3] Art. 12-bis e 12-ter della legge 3/2012.
[4] Art. 12-bis comma 3 primo periodo della legge 3/2012: (fonte: www.laleggepertutti.it)