Statuto

Art. 1 – Denominazione e natura

1.1 – E’ costituita l’associazione Mutua Consumatori, qui di seguito indicata anche come “Associazione” e nelle comunicazioni pubbliche “MC”.
1.2 – L’Associazione è promossa da cooperatori e si richiama ai valori della Costituzione della Repubblica italiana, della mutualità e della sussidiarietà.
1.3 – L’Associazione ha durata illimitata e non persegue uno scopo di lucro, né direttamente né indirettamente; è indipendente da partiti politici; è laica e, in quanto tale, non legata a confessioni religiose; opera per fini di solidarietà sociale, privilegiando i cittadini svantaggiati sul piano economico e sociale, ed ha una struttura democratica e federale; svolge l’attività su tutto il territorio nazionale.
1.4 L’Associazione non svolge attività commerciale; in particolare, non vende beni e/o servizi, non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

Art. 2 – Sede centrale e sedi locali.
2.1 – La sede legale dell’Associazione è in Roma, alla Via Angelo Bargoni n. 78, scale E-F, 5° piano.
2.2 – L’Associazione è organizzata su base regionale; ciascuna federazione regionale stabilisce la sua sede e può istituire sedi locali dell’Associazione.

Art. 3 – Fini
3.1 – L’Associazione persegue lo scopo di migliorare la qualità della vita dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, rappresentandone, difendendone e promuovendone i diritti, individuali e/o collettivi.
3.2 – In particolare, l’Associazione agisce per:
a) l’organizzazione degli associati, finalizzata a interloquire con le istituzioni competenti in materia; b) la costruzione di un sistema, radicato sul territorio, di assistenza e informazione ai cittadini, valorizzando anche il volontariato; d) la tutela della legalità nel mercato; e) la tutela della salute pubblica e della sicurezza, con particolare riferimento alle produzioni agro-alimentari, ittiche e farmaceutiche, ai servizi sanitari, d’igiene ed ambientali; f) la tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla loro eco-compatibilità, al risparmio energetico, al prezzo o alla tariffa; g) la diffusione della pratica della lealtà e della chiarezza nella pubblicità commerciale, nelle sue varie forme, contrastando le forme di pubblicità ingannevole; h) l’accessibilità del pubblico ai mezzi d’informazione di massa e l’uso pluralistico degli stessi; i) la tutela dei fruitori di servizi pubblici e/o di interesse pubblico, la promozione delle carte dei servizi con standard di qualità, di efficienza e di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori; k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico; l) la tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori, degli investitori non istituzionali, degli assicurati e dei turisti; m) la prevenzione del ricorso all’usura; n) la tutela del diritto collettivo alla riservatezza dei consumatori e degli utenti; o) la vigilanza sulla diffusione e l’applicazione delle regole dell’economia di mercato, inclusa la libera concorrenza tra le imprese, la tutela dei marchi e il contrasto delle contraffazioni; p) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l’equità dei rapporti contrattuali; q) la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità di Garanzia; r) la promozione del ricorso a strumenti di conciliazione per risolvere controversie commerciali; s) la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di comunicazione quali, ad esempio, la telefonia, internet, la posta ordinaria ed elettronica, le telecomunicazioni, la stampa e le trasmissioni radiotelevisive; t) il diritto all’istruzione e alla formazione professionale; u) la promozione dell’emanazione e/o dell’aggiornamento delle normative regionali nelle materie attinenti i diritti dei consumatori e degli utenti; v) la promozione dell’emanazione di provvedimenti amministrativi da parte degli enti locali e degli uffici pubblici in genere nelle materie attinenti i diritti e le tutele dei consumatori e degli utenti; w) la promozione dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e degli utenti, attraverso la diffusione ai consumatori e agli utenti di tutte le informazioni e le conoscenze utili per orientare comportamenti consapevoli e tutelare i loro diritti;  z) la protezione dell’ambiente e la valorizzazione della natura, promuovendo l’uso razionale del suolo, delle risorse naturali e le produzioni ecosostenibili.
3.3 – Ai fini dell’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’Associazione opera nei seguenti settori: educazione e formazione; ambiente; cultura; ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale; tutela dei diritti; tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori; tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari.

Art. 4 – Mezzi.
4.1 – L’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; le attività di assistenza e tutela individuale sono svolte utilizzando le disponibilità volontarie  dei soci con competenze specifiche o rivolgendosi a soggetti esterni convenzionati.
4.2 – Le attività dell’Associazione elencate nel precedente articolo sono svolte, a titolo esemplificativo, attraverso i seguenti strumenti: a) ricevimento e assistenza dei cittadini presso le sedi; b) organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione e/o aggiornamento e/o orientamento, attività di ricerca e studio in genere, anche in collaborazione con scuole, sia pubbliche che private; c) redazione e diffusione di pubblicazioni informative, anche a carattere periodico, e/o opuscoli, particolarmente in materia di educazione al consumo; d) manifestazioni pubbliche; e) interventi in trasmissioni televisive e/o radiofoniche, comunicati stampa e siti internet; f) interlocuzione con le istituzioni pubbliche locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; g) adesione a organismi locali competenti nelle materie oggetto dell’attività dell’Associazione; h) partecipazione a procedimenti amministrativi e giudiziari; i) gestione, diretta o su convenzione, di impianti sportivi, oasi naturalistiche, biblioteche, banche dati, beni confiscati e attività artistiche, culturali o ricreative; l) organizzazione di gite e viaggi; m) raccolta fondi per specifiche finalità sociali, con rendiconto autonomo rispetto al bilancio dell’Associazione; n) messaggi pubblicitari; o) azioni legali a sostegno degli organi preposti ad accertare e reprimere condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli utenti.
4.3 – L’Associazione, quale ente esponenziale costituito per la difesa dei beni e degli interessi collettivi sopra indicati, si riserva di adire le vie legali, attraverso gli strumenti della costituzione di parte civile, dell’intervento in processi civili e/o penali, del ricorso giurisdizionale amministrativo, del ricorso amministrativo e di ogni altro atto, al fine di tutelare, nelle competenti sedi, gli interessi collettivi di cui è portatrice.

Art. 5 – Rapporti tra l’Associazione e i terzi
5.1 – L’Associazione può collegarsi, convenzionarsi e/o accreditarsi con istituzioni, enti di diritto pubblico o privato, associazioni e loro federazioni; l’attività dell’Associazione nei confronti di soggetti estranei è esercitata in modo occasionale.
5.2 – Su proposta motivata del Consiglio direttivo, l’Assemblea può riconoscere la qualità di “benemerito” alle persone, fisiche e/o giuridiche, che si siano segnalate per le buone prassi adottate nei confronti dei soci dell’Associazione ovvero abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione; la qualifica di benemerito non è equiparata a quella di socio ordinario dell’Associazione.

Art. 6 – Acquisto della qualità di socio
6.1 – La qualità di socio può essere acquistata da qualunque persona fisica; per l’acquisto della qualità di socio, non è necessaria la maggiore età, ferme restando le limitazioni previste dalla legge in tema di capacità di agire.
6.2 – Gli aspiranti soci dovranno compilare l’apposita domanda di iscrizione presso una sede e versare la quota d’iscrizione.
6.3 – L’aspirante socio acquista la qualità di socio, con i conseguenti diritti e doveri, all’atto del pagamento della quota d’iscrizione annuale, la quale sarà determinata dal Direttivo nazionale.
6.4 – Le quote associative sono uguali per tutti; i soci corrispondono la sola quota associativa ordinaria e l’iscrizione ha validità annuale.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio
7.1 – La qualità di socio si perde in uno dei seguenti casi: a) mancato rinnovo dell’adesione; b) dimissioni; c) espulsione; d) morte.
7.2 – Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare per iscritto tale decisione alla sede dove si era iscritto ovvero, in caso di soppressione di questa, alla sede nazionale; le dimissioni, con o senza motivazione, sono insindacabili.
7.3 – L’espulsione si ha nel caso di grave violazione dello Statuto ovvero comportamenti giudicati incompatibili con la permanenza nel sodalizio.
7.4 – L’espulsione del socio è deliberata dal Direttivo regionale (ovvero, in mancanza di questo, dal Direttivo nazionale) su proposta del Presidente territorialmente competente o di almeno il 50% dei suoi componenti.
7.5 – Non è ammessa la partecipazione all’Associazione in via temporanea.

Art. 8 – Diritti e doveri del socio
8.1 – Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte le iniziative che l’Associazione pone in essere in relazione allo scopo sociale e a quanto stabilito nella programmazione  a livello territoriale.
8.2 – Ogni socio si impegna a rispettare il presente statuto e le decisioni adottate dagli organi dell’associazione; nessun socio può essere remunerato per l’attività svolta.
8.3 – Per le assemblee nazionali, i soci sono convocati in forma collettiva; per le assemblee  regionali o comunque territoriali, lo statuto della federazione regionale può prevedere la convocazione collettiva o individuale.
8.4 – I soci maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto a un voto nelle assemblee.

Art. 9 – Le federazioni regionali
9.1 – In ogni regione si costituisce, nelle forme previste dalle leggi regionali, una articolazione funzionale e territoriale dell’Associazione, che assume la denominazione dell’Associazione seguita dal nome della regione; le ulteriori articolazioni locali assumono la denominazione della provincia o del comune ove hanno sede.
9.2 – La federazione regionale rappresenta l’Associazione, nel territorio di competenza, verso i soci e verso i terzi, a tutti gli effetti di legge; nelle more della costituzione della federazione regionale, l’attività dell’Associazione nella regione sprovvista di articolazione è regolata dal presente Statuto.
9.3 – Lo statuto regionale recepisce le regole del presente Statuto, anche per quanto attiene all’organizzazione, adattandole alla singola regione; esso deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Direttivo nazionale, così come le sue eventuali modifiche.
9.4 – Il Direttivo nazionale si riserva il potere di disconoscere le federazioni regionali che abbiano contravvenuto alla disposizione di cui al comma precedente o che non si uniformino alle delibere assunte dagli organi nazionali; per la revoca dell’affiliazione, è necessario il voto unanime dei componenti del Direttivo.
9.5 – La federazione regionale gode di piena autonomia amministrativa, contabile e organizzativa e risponde direttamente delle sue obbligazioni, contrattuali ed extracontrattuali, senza vincolo di solidarietà con la struttura nazionale, tranne espressa pattuizione.
9.6 – La federazione regionale può compiere atti in nome e per conto degli organi nazionali solo con espressa delega.

10. – Gli organi
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci e la Consulta dell’economia e dei pubblici servizi.

Art. 11 – L’Assemblea
11.1 – L’Assemblea è l’organo che esprime le linee d’indirizzo generali e strategiche dell’Associazione, la cui attuazione concreta è demandata al Consiglio direttivo.
11.2 – L’Assemblea è convocata ogni quattro anni dal Consiglio direttivo e, previo accertamento delle deleghe, si costituisce in congresso e seggio elettorale; è costituita dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee regionali, nelle proporzioni con gli iscritti definite dal Consiglio direttivo; delibera a maggioranza semplice dei voti; elegge i componenti, effettivi e supplenti, degli organi collegiali, previa determinazione del loro numero; valuta l’attività del Consiglio direttivo uscente; stabilisce le linee generali e i programmi d’attività dell’Associazione; su proposta del Consiglio direttivo uscente, o di un quinto della platea congressuale, può modificare il presente Statuto oppure sciogliere l’Associazione.
11.3 –  L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo, con delibera votata a maggioranza dei due terzi dell’organismo, qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità.

Art. 12 – Il Consiglio direttivo
12.1 – Il Consiglio direttivo (o Direttivo nazionale) è l’organo che amministra l’Associazione; approva i bilanci dell’Associazione; elegge il Presidente e il Tesoriere dell’Associazione; provvede alla sostituzione dei probiviri e dei sindaci dimissionari dichiarati decaduti; verifica che l’attività delle federazioni regionali sia conforme alle delibere nazionali; emana regolamenti di attuazione al presente Statuto.
12.2 – Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, con mandato quadriennale, e si riunisce almeno una volta all’anno; in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo procede alla surrogazione ricorrendo a un supplente, nell’ordine stabilito dall’Assemblea.
12.3 – Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità; il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria anche dalla maggioranza dei componenti con richiesta al Presidente, scritta e vincolante.
12.4 – Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio direttivo non possa partecipare a una riunione, egli può delegare altro componente a esprimere il suo voto; la delega deve essere scritta ed è valida per singola riunione.
12.5 – Il Consiglio direttivo delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle funzioni.

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri
13.1 – Il Collegio dei Probiviri è il collegio arbitrale che decide, secondo equità, sui ricorsi dei soci contro le decisioni assunte dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio direttivo.
13.2 – E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca le riunioni; il Collegio delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei membri.
13.3 – Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere anche sulle vertenze insorte nelle regioni prive di una federazione dell’Associazione.
13.4 – Il socio che intenda ricorrere al Collegio dei Probiviri ha l’onere di inviare al Presidente del Collegio stesso e per conoscenza al Presidente dell’Associazione un ricorso contenente l’esposizione dei fatti e delle ragioni del ricorso, con l’indicazione degli articoli del presente Statuto che si assumono essere stati violati.

Art. 14 – Il Collegio dei Sindaci
14.1 – Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo e alla revisione dei bilanci dell’Associazione, relazionando al Consiglio direttivo e all’Assemblea.
14.2 – E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca le riunioni; il Collegio delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei componenti effettivi.
14.3 – Il Collegio può partecipare con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
14.4 – Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Art. 15 – La Consulta dell’economia e dei servizi pubblici
La Consulta dell’economia e dei servizi pubblici, quale organo consultivo, funge da ufficio studi dell’Associazione; fornisce pareri ed elabora ricerche, d’iniziativa o su impulso del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Cariche
16.1 – Le cariche dell’Associazione – gratuite e non cumulabili – sono: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
16.2 – Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
16.3 – Le cariche sono incompatibili con cariche in organizzazioni aventi scopi simili, sindacati, associazioni di categoria, partiti e con cariche conferite dal corpo elettorale; la candidatura in competizioni elettorali equivale a dimissioni dalla carica ricoperta.

Art. 17 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere
17.1 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; ha il potere di sottoscrivere contratti e procure, senza necessità alcuna di autorizzazioni e/o ratifiche; ha la competenza esclusiva a sottoscrivere gli atti che impegnano l’Associazione nei confronti delle istituzioni.
17.2 – Il Vice Presidente verbalizza le riunioni e, in caso d’impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce negli adempimenti urgenti.
17.3 – Il Tesoriere predispone i bilanci, preventivi e consuntivi, dell’Associazione, provvedendo anche alla custodia del libro contabile e degli altri documenti e registri; sottoscrive, congiuntamente al Presidente, gli atti aventi contenuto patrimoniale, la relazione annuale sulle attività svolte, nel precedente anno solare e la relazione di accompagnamento dei bilanci.

Art. 18 – Strutture di servizio
18.1 – L’Associazione e le singole federazioni regionali possono promuovere, congiuntamente e/o disgiuntamente, la costituzione di organizzazioni di servizio per il migliore perseguimento dei fini statutari.
18.2 – Tali organizzazioni dovranno possedere una propria autonomia giuridica, economica ed organizzativa, nella forma di associazione (anche temporanea di scopo), società cooperativa o impresa sociale.
18.3 – L’Associazione può promuovere, tra i suoi soci lavoratori e pensionati, la costituzione di un’associazione di patronato e di un centro di assistenza fiscale.
18.4 – La costituzione di tali organizzazioni dovrà essere autorizzata dal Consiglio direttivo.

Art. 19 – Bilanci dell’Associazione
19.1 – Il Consiglio direttivo approva i bilanci, preventivi e consuntivi.
19.2 – I bilanci si approvano con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
19.3 – Le entrate sono costituite dalle quote d’iscrizione dei soci, da atti di liberalità, contributi dello Stato, di enti o d’istituzioni pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni e simili, proventi per attività non commerciali e dalle altre entrate previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 4; tali entrate, ai sensi dell’articolo 37 del Codice Civile, costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
19.4 – Le uscite devono essere documentate.

Art. 20 – La quota d’iscrizione
20.1 – La quota d’iscrizione annuale all’Associazione è definita dal Consiglio direttivo ed è unica su tutto il territorio nazionale.
20.2 – Il Consiglio direttivo provvede a definire il riparto della quota tra due frazioni, la prima di competenza della direzione nazionale e la seconda stornata alla federazione regionale; quest’ultima può essere ulteriormente ripartita, con delibera del Direttivo regionale, tra due percentuali, una di competenza della sede regionale e l’altra di competenza della sede locale.
20.3 – La quota non è trasmissibile né rivalutabile; in caso di perdita della qualità di socio, non è ripetibile.

Art. 21 – Vincoli finanziari
21.1 – E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali proventi di attività, avanzi di gestione e/o riserve, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento di attuazione, siano collegate all’Associazione.
21.2 – Gli eventuali proventi di attività, avanzi di gestione e le eventuali riserve possono essere impiegati soltanto nelle attività strumentali o comunque connesse alla realizzazione dei fini associativi.
21.3 – L’Associazione non svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici e/o a pagamento nei confronti dei terzi.
21.4 – Le federazioni regionali non possono compiere atti aventi contenuto patrimoniale in nome e per conto degli organi nazionali senza espressa e formale delega del Direttivo nazionale.

Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione e rinvio
22.1 – L’Assemblea dei soci, convocata in forma ordinaria o straordinaria e con il voto di almeno i 2/3 dei delegati, può sciogliere l’Associazione; analogamente, l’Assemblea regionale può sciogliere la federazione regionale.
22.2 – In caso di scioglimento, l’Assemblea deve nominare un liquidatore con il mandato di devolvere il fondo comune residuo dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
22.3 – Non è consentita la trasformazione dell’Associazione né la fusione con altre organizzazioni.
22.4 – Per quanto quivi non previsto, si applicano il codice civile, le leggi in materia di associazioni e i regolamenti di attuazione al presente Statuto.

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