Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

 

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la Legge di conversione, n. 12/2019, del Decreto Legge 135/2018 (c.d. “Decreto Semplificazioni”). La data di entrata in vigore del provvedimento di conversione è stata il 13 febbraio 2019. L’articolo 3-bis apporta talune modifiche all’articolo 4 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”), abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12. In Italia, l’obbligo di indicazione d’origine esiste solo per i prodotti lattiero-caseari, per la pasta, per il riso e per il pomodoro. L’Unione Europea ha esteso l’obbligo anche alla carne fresca, alla frutta, alla verdura fresca, alle uova, al miele, all’olio extravergine di oliva e al pesce, lasciando però fuori, ad es., i salumi e prosciutti, i succhi e le marmellate. Con questa nuova disposizione viene data la possibilità di estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti. La disposizione sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine e la provenienza, per essere operativa, necessita tuttavia, di un apposito decreto esecutivo. In particolare, con l’articolo 3-bis: 1. vengono abrogati i commi 1 e 2 che prevedono a) di riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l’indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione Europea, l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati. in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1); b) di riportare, per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine riguardo il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2); 2. viene sostituito il comma 3 con tre nuovi commi nei quali si dispone che, con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, dovranno essere definiti: a) i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM); b) le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza (comma 3-bis); c) l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del regolamento (UE) n. 775/2018. Nel dettaglio, si tratta del caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito alla provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza. Ricordiamo che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche. Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell’articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (comma 3-ter). 3. vengono abrogati i commi 4 e 4-bis; 4. vengono apportate correzioni ai commi 6, 11 e 12 di carattere tecnico conseguenti all’aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità come nel testo attualmente vigente; 5. viene sostituito il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al Decreto legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017. Infine, al comma 2, si prevede che la disposizione in esame entri in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione Europea, di cui viene data comunicazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.